Normativa di riferimento

La normativa di riferimento dell’Istituto dell’affidamento fiduciario è la legge n.43 del 2010

I principali punti della norma sull’affidamento fiduciario

Il testo descrive l’Istituto dell’Affidamento Fiduciario attraverso diverse disposizioni.

Articolo 1: Nozione e Forma

  • L’affidamento fiduciario è un contratto in cui l’affidante e l’affidatario concordano un programma che destina determinati beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine massimo di novanta anni.
  • I beni possono essere presenti o futuri, trasferiti dall’affidante o da terzi all’affidatario.
  • Il contratto è presunto gratuito, deve essere fatto per iscritto e accompagnato dal parere di un Notaio sammarinese.
  • Il contratto non è soggetto a risoluzione, tranne in caso di impossibilità sopravvenuta.

Articolo 2: L’affidante

  • Si ammette la disposizione in cui l’affidante assume temporaneamente la qualità di affidatario se uno o più beneficiari sono parte del contratto.
  • I diritti e i poteri dell’affidante non possono essere esercitati dagli eredi, a meno che il contratto disponga diversamente.

Articolo 3: Il patrimonio affidato

  • I beni trasferiti costituiscono il patrimonio affidato e appartengono temporaneamente all’affidatario, separati dal suo patrimonio personale e estranei al suo regime matrimoniale.
  • Il patrimonio affidato non può essere oggetto di esecuzione per obbligazioni diverse da quelle attinenti all’attuazione del programma destinatorio.
  • In caso di più affidatari, sorge una comunione a mani unite.

Articolo 4: I beneficiari

  • Il contratto indica i beneficiari e i loro diritti sul patrimonio affidato.
  • Si ammette la disposizione che rimette all’affidante la successiva indicazione dei beneficiari, ma deve essere indicato almeno un beneficiario nel contratto.
  • Si possono indicare beneficiari tra persone determinate o appartenenti a categorie specifiche.
  • I discendenti non ancora concepiti di una persona possono essere beneficiari.
  • L’affidante o l’affidatario possono essere beneficiari.

Articolo 5: Attuazione del programma destinatorio

  • Il contratto stabilisce le circostanze in cui è richiesto il consenso dell’affidante, l’affidatario può aggiungere altri soggetti, e l’affidante può trasferire rapporti a una diversa persona.
  • In caso di inadempimento dell’affidatario, l’affidante può esercitare i poteri previsti.
  • In caso di impossibilità di attuare il programma destinatorio, il patrimonio affidato spetta all’affidante.

Articolo 6: Obbligazioni dell’affidatario

  • L’affidatario deve agire con correttezza e buona fede, soddisfacendo esclusivamente interessi altrui.
  • Deve usare la diligenza di un soggetto avveduto e, se svolge professionalmente l’attività, la competenza di un professionista.
  • Deve rendere conto del suo operato ai soggetti indicati nel contratto o ai beneficiari, con periodicità opportuna.