Normativa di riferimento
La normativa di riferimento dell’Istituto dell’affidamento fiduciario è la legge n.43 del 2010
I principali punti della norma sull’affidamento fiduciario
Il testo descrive l’Istituto dell’Affidamento Fiduciario attraverso diverse disposizioni.
Articolo 1: Nozione e Forma
- L’affidamento fiduciario è un contratto in cui l’affidante e l’affidatario concordano un programma che destina determinati beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine massimo di novanta anni.
- I beni possono essere presenti o futuri, trasferiti dall’affidante o da terzi all’affidatario.
- Il contratto è presunto gratuito, deve essere fatto per iscritto e accompagnato dal parere di un Notaio sammarinese.
- Il contratto non è soggetto a risoluzione, tranne in caso di impossibilità sopravvenuta.
Articolo 2: L’affidante
- Si ammette la disposizione in cui l’affidante assume temporaneamente la qualità di affidatario se uno o più beneficiari sono parte del contratto.
- I diritti e i poteri dell’affidante non possono essere esercitati dagli eredi, a meno che il contratto disponga diversamente.
Articolo 3: Il patrimonio affidato
- I beni trasferiti costituiscono il patrimonio affidato e appartengono temporaneamente all’affidatario, separati dal suo patrimonio personale e estranei al suo regime matrimoniale.
- Il patrimonio affidato non può essere oggetto di esecuzione per obbligazioni diverse da quelle attinenti all’attuazione del programma destinatorio.
- In caso di più affidatari, sorge una comunione a mani unite.
Articolo 4: I beneficiari
- Il contratto indica i beneficiari e i loro diritti sul patrimonio affidato.
- Si ammette la disposizione che rimette all’affidante la successiva indicazione dei beneficiari, ma deve essere indicato almeno un beneficiario nel contratto.
- Si possono indicare beneficiari tra persone determinate o appartenenti a categorie specifiche.
- I discendenti non ancora concepiti di una persona possono essere beneficiari.
- L’affidante o l’affidatario possono essere beneficiari.
Articolo 5: Attuazione del programma destinatorio
- Il contratto stabilisce le circostanze in cui è richiesto il consenso dell’affidante, l’affidatario può aggiungere altri soggetti, e l’affidante può trasferire rapporti a una diversa persona.
- In caso di inadempimento dell’affidatario, l’affidante può esercitare i poteri previsti.
- In caso di impossibilità di attuare il programma destinatorio, il patrimonio affidato spetta all’affidante.
Articolo 6: Obbligazioni dell’affidatario
- L’affidatario deve agire con correttezza e buona fede, soddisfacendo esclusivamente interessi altrui.
- Deve usare la diligenza di un soggetto avveduto e, se svolge professionalmente l’attività, la competenza di un professionista.
- Deve rendere conto del suo operato ai soggetti indicati nel contratto o ai beneficiari, con periodicità opportuna.