Normativa di riferimento per la residenza a San Marino
La normativa di riferimento è la Legge 115-2017 art. 11 – Titolo II – Ottenimento di residenza a San Marino o permesso di soggiorno per investimenti economici
Sintesi dell’articolo di legge sulla residenza a San Marino per motivi economici
1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.
2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all’Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.
3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l’impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:
a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro. Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.
4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all’attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.
5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:
a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
b) l’attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l’ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.
6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.
8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:
a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) al convivente more uxorio;
c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento. Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.
10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all’Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall’ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall’acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell’attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall’atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.
11. L’immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell’Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.
12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 “Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata” e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 “Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata”.
13. Trascorso un periodo di dieci anni dall’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all’articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.
14. L’Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all’anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.
16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.
17. L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.
Documenti allegati alla residenza per motivi economici
Consulta i settori da incentivare con le residenze per motivi economici
Scarica il modulo di richiesta della residenza per motivi economici