Normativa di riferimento

La normativa sulle residenze elettive è la Legge 94-2017 articolo 19 – Adozione della residenza elettiva

Inoltre si applica il DL 110-21 articolo 3 quater – Permesso di soggiorno provvisorio per il perfezionamento della residenza elettiva a San Marino

Sintesi sulla residenza elettiva a San Marino

L’articolo 19 introduce l’articolo 16-bis nella Legge 28 giugno 2010 n.118, trattando la residenza elettiva per stranieri nella Repubblica di San Marino. Il Congresso di Stato ha il potere di concedere la residenza elettiva a stranieri che effettuino e mantengano investimenti di almeno due tipi specifici: l’acquisto di un immobile di valore non inferiore a 500.000,00 euro o un deposito infruttifero e vincolato di almeno 600.000,00 euro in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito.

Il richiedente deve presentare domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica di 1.000,00 euro. La concessione comporta il pagamento di una tassa di 10.000,00 euro nel caso di investimento in titoli. La domanda deve includere vari documenti, tra cui documenti personali, contratto preliminare o promessa di acquisto, attestazione bancaria e curriculum vitae.

Il Congresso di Stato delibera sulla concessione della residenza elettiva entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, e la decisione non è sindacabile. L’atto di acquisto immobiliare non richiede autorizzazione preventiva del Consiglio dei XII e assolve l’imposta di registro all’8%. Il richiedente può richiedere l’estensione della residenza ad altri soggetti, previo pagamento di 20.000,00 euro per ogni richiedente secondario.

Fino al consolidamento della residenza, il titolare e i richiedenti secondari non possono accedere al lavoro nel Settore Pubblico Allargato, non hanno diritto a provvidenze pubbliche legate alla residenza e sono responsabili dei costi dell’assistenza sanitaria tramite assicurazione privata. In caso di mancato perfezionamento dell’atto di compravendita entro tre mesi dalla delibera del Congresso di Stato, la residenza è revocata immediatamente.

Il Dipartimento Affari Esteri gestisce il processo di registrazione e verifica, con la violazione dei doveri previsti comportante la revoca immediata della residenza elettiva. Il numero massimo di residenze elettive concesse ogni anno è fissato con un decreto delegato, e trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro, la residenza si considera consolidata. L’articolo 19 delega al Congresso di Stato l’adozione di un decreto per disciplinare l’esecuzione e l’attuazione di queste disposizioni.