La Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino, ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali: trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolamentati. Visita il link https://www.cortetrust.sm/on-line/home.html
Articolo 53 Legge sul Trust della Repubblica di San Marino – Poteri della Corte L’Autorità Giudiziaria è titolare di un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge, che esercita emettendo i provvedimenti del caso. Oltre agli altri poteri attribuiti all’Autorità Giudiziaria dalla legge, il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine: a) all’adempimento di un obbligo o all’esercizio di un potere dell’ufficio di trustee o di guardiano; b) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge o dell’atto istitutivo o per ragioni di opportunità o per l’assenza, per quanto riguarda il trustee, dei requisiti di cui all’articolo 18 della Legge; c) alla nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano; d) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust. Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell’atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune. Il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all’ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi anche impartendogli precise direttive.