I costi e gli altri componenti negativi incluse le minusvalenze relative alle autovetture e ai motoveicoli sono deducibili nelle seguenti misure:

a) per l’intero ammontare relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico o quelli utilizzati direttamente come beni strumentali all’attività d’impresa;

b) per l’intero ammontare per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

c) per l’intero ammontare per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’articolo 24, comma 6, lettera a);

d) nella misura del 60 per cento in tutti gli altri casi.

 

Ad esclusione dei beni di cui alla lettera a), non si tiene conto della parte del costo di acquisizione, anche tramite contratto di locazione finanziaria, che eccede la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) compresi gli oneri accessori per le autovetture e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per i motoveicoli; i costi derivanti da contratti di noleggio vanno ragguagliati su base annua.