COS’È IL TRUST?
ll Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, che ha trovato riconoscimento presso l’ordinamento sammarinese attraverso la “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata a l’Aja il 1 luglio 1985. La Convenzione è stata ratificata senza riserve a San Marino con Decreto 119/2004. La Repubblica di San Marino ha emanato la legge 42/2010 e successive modifiche ed integrazioni: L’Istituto del Trust.
Il Trust a San Marino ed in generale è un rapporto giuridico in base al quale un soggetto (“Disponente”) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (“Trustee”) obbligandolo fiduciariamente a rispettare le proprie volontà riportate nell’atto istitutivo circa l’amministrazione e la gestione dei beni nell’interesse di un soggetto terzo (“Beneficiario”) o per la realizzazione di uno specifico scopo (“Trust di scopo”).
Il rapporto giuridico così istituito è caratterizzato da taluni elementi fondamentali:
- Disponente: è colui che istituisce il Trust imprimendo un vincolo di destinazione ai beni e determinando gli obblighi del Trustee;
- Trustee: è il gestore dei beni in Trust che deve amministrare e disporre tali beni nel rispetto della volontà del Disponente, nell’interesse del Beneficiario e/o per lo scopo individuato, in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge regolatrice. I beni in Trust sono intestati al Trustee. Il Trustee diventa temporaneamente proprietario dei beni in Trust, anche se si tratta di una proprietà “vincolata” a servizio delle indicazioni del Disponente e delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
- Beneficiario: è il soggetto, o la classe di soggetti, nel cui interesse è stato istituito il Trust e a cui saranno distribuiti i redditi e a assegnati i beni del Fondo in Trust secondo le disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
- Guardiano: nominato dal Disponente, è colui che ha il compito di sorvegliare l’attività del Trustee per verificare che sia conforme alle volontà del Disponente e alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
- Atto istitutivo: è il regolamento al quale il Trustee dovrà attenersi per la gestione dei beni in Trust durante tutto il periodo di Durata del Trust;
- Fondo in Trust: è costituito dai beni e diritti che il Disponente apporta durante la Durata del Trust. Possono far parte del Fondo in Trust a titolo esemplificativo: quote societarie, azioni, conti correnti, diritti di credito, liquidità, depositi titoli, autoveicoli, imbarcazioni, opere d’arte e beni mobili in genere. I beni che formano il Fondo in Trust costituiscono una massa distinta e non si confondono con il patrimonio del Trustee, ma formano un patrimonio separato in capo allo stesso, che dovrà essere amministrato esclusivamente nell’interesse dei Beneficiari e/o in funzione del raggiungimento dello scopo voluto dal Disponente;
- Finalità del Trust: per la validità del Trust è necessario esplicitare nell’atto istitutivo le finalità che si vogliono perseguire, per renderne trasparenti gli obiettivi, ai fini di una loro immediata verifica di meritevolezza;
- Rendicontazione: è l’obbligo che grava in capo al Trustee di rendicontare periodicamente la propria attività di amministrazione del Fondo in Trust ai Beneficiari e/o al Guardiano a seconda delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.
Come funziona il Trust a San Marino
Istituire un Trust significa:
1) creare dapprima il “contenitore” Trust, definendo insieme ai professionisti l’atto istitutivo.
Nell’atto istitutivo del Trust sono contenute le disposizioni della legge regolatrice del Trust, nonché quelle approntate per soddisfare le specifiche esigenze del Cliente che formeranno le regole al quale il Trustee dovrà attenersi per la gestione dei beni in Trust durante tutta la durata del Trust.
L’atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento).
L’atto istitutivo deve essere redatto per iscritto.
In particolare, nell’atto istitutivo verranno individuate alcune previsioni essenziali, fra cui:
- la nomina del Trustee
- la Finalità del Trust;
- la Durata del Trust;
- l’identificazione dei Beneficiari del Trust;
- l’identificazione del Guardiano;
- la Rendicontazione;
- la Legge regolatrice;
2) una volta istituito il Trust con le sue regole di funzionamento, il Disponente procederà alla dotazione patrimoniale del Trust, trasferendovi, anche in tempi diversi, i beni e diritti che costituiranno il Fondo in Trust.
I vantaggi del Trust a San Marino
Le opportunità legate all’utilizzo del Trust a San Marino sono dovute principalmente alla sua elevata flessibilità, ideale per rispondere alle esigenze più articolate, permettendo di raggiungere finalità non altrimenti percorribili mediante l’utilizzo degli strumenti tradizionali previsti dal nostro diritto.
I fattori chiave che ne fanno uno strumento così versatile possono essere così schematizzati:
- non vi sono limiti soggettivi: il Trust può essere istituito da qualunque soggetto, indipendentemente dalla sua situazione familiare;
- non vi sono limiti oggettivi: nel Fondo in Trust può essere ricompresa qualunque posizione giuridica inerente un qualsiasi bene (fra tutti: quote societarie, azioni, conti correnti, diritti di credito, liquidità, depositi titoli, autoveicoli, imbarcazioni, opere d’arte e beni mobili in genere);
- la durata: il termine finale di Durata del Trust è rimessa alla volontà del Disponente in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge regolatrice richiamata nell’atto istitutivo;
- la protezione patrimoniale: la protezione del Trust, grazie all’effetto segregativo, fa sì che i beni e/o diritti che costituiscono il Fondo in Trust, formeranno un patrimonio separato e resteranno indenni rispetto alle vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari per tutta la Durata del Trust;
- forma dell’atto istitutivo: è richiesta la forma scritta, senza che sia necessario l’atto pubblico. Gli atti di trasferimento dei beni e/o diritti in Trust avranno la forma richiesta dalla natura del bene o del diritto trasferito;
- valori dei Beni da segregare in Trust: per fare un Trust non occorre disporre di un ingente patrimonio, come spesso si crede, poiché ogni volta va fatta una valutazione in relazione alla situazione patrimoniale e personale del Disponente. Vengono istituiti Trust con beni di modesto valore, ma che rappresentano un patrimonio prezioso e da proteggere per il Disponente; così come altri Trust sono motivati dallo scopo che si vuole raggiungere e amministrano valori irrisori;
- molteplici utilizzi del Trust: grazie alla sua versatilità, per il suo tramite si possono realizzare le più svariate finalità che spaziano dai passaggi generazionali, gestioni di patrimoni finanziari, immobiliari e societari, assistenza a soggetti deboli, utilizzo nell’ambito di procedure concorsuali, operazioni di garanzia, gestione di collezioni artistiche, attività benefiche, per rappresentare solo alcuni dei settori nei quali il Trust è sempre più frequentemente utilizzato.
Ambiti di applicazione del Trust a San Marino
Le tipologie di Trust a San Marino sono molteplici, essendo la versatilità uno dei punti di forza dello strumento. Qualche esempio:
Trust di famiglia per perseguire le finalità di:
- protezione patrimoniale;
- pianificazione successoria per risolvere oggi per allora i rischi connessi al passaggio generazionale;
- prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio, anche a garanzia degli accordi di mantenimento;
- tutela dei diritti delle coppie di fatto e dei loro figli o delle cosiddette famiglie allargate;
- garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio;
- protezione e assistenza dei soggetti che non hanno un nucleo famigliare.
Trust per l’impresa e il professionista per perseguire le finalità di:
- protezione del patrimonio dell’imprenditore e/o del professionista dai rischi connessi alla responsabilità imprenditoriale e/o professionale;
- assicurare una gestione fluida dell’azienda programmandone e pianificandone il passaggio generazionale anche nel caso di mancanza di eredi idonei alla continuazione dell’impresa;
- gestire partecipazioni societarie;
- garanzia per finanziamenti, per transazioni economiche e garanzia di adempimento nei rapporti obbligatori.
Trust per la crisi di impresa da utilizzare come strumento a servizio di:
- procedure fallimentari e concorsuali;
- accordi di ristrutturazione del debito;
- concordati preventivi.
Trust per soggetti deboli per gestire e garantire:
- la realizzazione di programmi di assistenza e protezione a supporto dei soggetti “deboli” che in generale non sono in grado di prendersi cura di sè stessi, per tutta la loro vita, anche nell’ambito di procedure di amministrazioni di sostegno;
- il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, come di recente disposto in Italia nella Legge 112 del 2016, “Legge sul dopo di noi”, in particolare dopo il venir meno dei loro famigliari o comunque delle persone che con affetto li hanno accuditi in vita.
Trust Onlus per la realizzazione di:
- programmi di solidarietà, attività di beneficenza e filantropiche, crowdfunding, attraverso l’istituzione di trust per le scuole ed enti pubblici, per le calamità naturali, di solidarietà, a favore di enti religiosi e fondazioni.
Trust nell’arte per perseguire le finalità di:
- gestire e valorizzare e preservare patrimoni artistici;
- pianificare la trasmissione di patrimoni artistici.
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