Normativa di riferimento

La normativa di riferimento alla Convenzione Aja sulla legge applicabile ai trusts e loro riconoscimento fatta dell’1 luglio 1985 è il Decreto Legge 20 settembre 2004 n.119

La convenzione in sintesi

La Convenzione, firmata dagli Stati, mira a stabilire disposizioni comuni per la legge applicabile al trust e a risolvere problemi relativi al suo riconoscimento. Inizia definendo il trust come un rapporto giuridico in cui il costituente affida beni a un trustee nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo specifico, sottolineando caratteristiche chiave come la separazione dei beni e il controllo del trustee. La legge applicabile al trust può essere scelta dal costituente o determinata da vari fattori, e la Convenzione delinea disposizioni specifiche per regolare la validità del trust, la sua interpretazione, gli effetti e l’amministrazione.

Si stabilisce il campo di applicazione della Convenzione, definendo il trust e specificando che la Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. Si escludono le questioni preliminari sulla validità dei testamenti o di altri atti giuridici trasferenti beni al trustee, e la Convenzione non si applica se la legge specificata non prevede l’istituto del trust.

Si affronta la legge applicabile al trust, in particolare viene sottolineato che il costituente può scegliere la legge da applicare al trust, ma se questa non prevede l’istituto del trust o la categoria in questione, si applica la legge con cui il trust ha legami più stretti. La legge specificata regola vari aspetti del trust, inclusa la nomina del trustee, i poteri del trustee, le restrizioni sulla durata del trust, e altri elementi chiave.

Un trust costituito in conformità alla legge specificata deve essere riconosciuto, garantendo almeno la separazione dei beni e la capacità del trustee di agire in giudizio. Si forniscono dettagli su come il riconoscimento può influenzare aspetti come i creditori personali del trustee e la registrazione dei beni.

Nelle disposizioni generali, tra cui la non interferenza con norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust, l’applicazione di norme di legge in situazioni specifiche, e la possibilità di dichiarare l’estensione della Convenzione ai trusts costituiti in base a provvedimenti giudiziali.

La Convenzione si conclude con disposizioni su riserve, applicabilità ai trusts costituiti prima dell’entrata in vigore, e l’individuazione della legge applicabile in Stati con più unità territoriali.

In sintesi, la Convenzione mira a fornire un quadro normativo unificato per i trusts, consentendo scelte consapevoli da parte dei costituenti e garantendo il riconoscimento e la protezione del trust a livello internazionale.

Paesi aderenti alla convenzione

  • Australia
  • Canada
  • Cina
  • Cipro
  • Francia
  • Italia
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Malta
  • Monaco
  • Olanda
  • Panama
  • San Marino
  • Svizzera
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  • Stati Uniti d’America