La residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato concessa alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non siano mai state fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino oppure non abbiano, alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese, desumibile dalla documentazione richiesta ai competenti Uffici della Repubblica di San Marino e precisamente Ufficio Tributario e Ufficio di Stato Civile;
b) produrre redditi all’estero.
Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% con un importo minimo di 10.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza. L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Il regime fiscale agevolato cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Visita il nostro sito vai al link