Con il Decreto Delegato 150/2026 sono state introdotte le nuove norme per richiedere la residenza per motivi economici a San Marino:

Tutti coloro che intraprendono un’attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere la residenza per motivi economici secondo i criteri ed i requisiti previsti. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative previste dall’articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene direttamente almeno il 51 per cento del capitale sociale di una società.
La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto, anche se l’impresa sia già esistente, qualora provveda all’assunzione di almeno un lavoratore dipendente residente sammarinese, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero due lavoratori dipendenti residenti a San Marino, entrambi con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale che, nel complesso, raggiungano l’orario previsto per un rapporto di lavoro a tempo pieno. L’assunzione dei richiedenti la residenza per motivi economici, ivi inclusi i familiari di cui al comma 9, non rileva ai fini del requisito minimo occupazionale richiesto dal presente comma.
Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all’UO Ufficio Attività Economiche la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario, purché di valore certo e
prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00. Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejussione bancaria, entro due anni dall’ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 o sostituita dall’acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che deve essere destinato, entro dodici mesi dalla concessione della residenza, quale sede dell’attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall’atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00, su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.