Domande Frequenti Attività Economiche

Le risposte alle domande più frequenti su opportunità ed operatività per un'attività economica operante a San Marino

Quali sono i vantaggi fiscali principali di costituire una società a San Marino?

San Marino offre vantaggi ed opportunità significative per le nuove attività che si vogliono insediare nel territorio della Repubblica, tra cui una tassazione competitiva e una politica fiscale favorevole alle imprese. La tassazione ordinaria per le società di capitali è del 17%. La norma fiscale prevede per le società di capitali di nuova costituzione, l’abbattimento del 50% per cinque anni, della tassazione ordinaria, sulla base del rispetto di alcune condizioni previste dalla legge.

E' importante specificare che il paese si colloca all'interno di un contesto internazionale di primo piano e non è considerato dagli Organismi Internazionali un Paese a fiscalità privilegiata. La Repubblica di San Marino è in procinto di sottoscrivere un Accordo di Associazione con l’Unione Europea (vedi comunicato)

Quali tipi di società possono essere costituiti a San Marino?

La legislazione sammarinese consente la costituzione di società in diverse forme: società a responsabilità limitata (S.r.l.), società per azioni (S.p.A.), società in nome collettivo (S.n.c.) e, di recente, società tra professionisti.

Quali sono i requisiti per la costituzione di una società a San Marino?

I Soci costituenti di una società di capitali a San Marino devono essere soggetti idonei sulla base di quanto previsto dalla Legge sulle società vigente nella Repubblica di San Marino.

E’ previsto un importo minimo di Capitale Sociale da sottoscrivere e versare a seconda della tipologia della società da costituire. (Leggi il nostro riferimento sulla legge)

Quanto tempo impiega solitamente il processo di costituzione e di iscrizione di una società a San Marino?

La costituzione di una società a San Marino deve avvenire per Atto Pubblico presso un Notaio della Repubblica di San Marino che prevede l’Atto Costitutivo e lo Statuto della neo società. Le tempistiche sono alquanto brevi per la costituzione e l’iscrizione della società neo costituita nel Registro delle Società; per rendere operativa l’attività aziendale è necessario primariamente individuare una sede legale ed operativa, già all’atto della costituzione della società e l’espletamento di alcuni adempimenti.

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Qual è l'importo minimo richiesto per il capitale sociale di una società a San Marino?

L'importo minimo del capitale sociale varia sulla base del tipo di società che si intende costituire ed è stabilito dalla legge sulle società vigente a San Marino. Per le società a responsabilità limitata, il capitale sociale minimo è pari a € 25.500,00 e per le società per azioni a € 77.000,00 da versarsi per il 50% entro sessanta giorni dall’iscrizione al Registro delle Società ed il restante 50% entro tre anni.

L’ammontare del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata, può anche essere stabilito in euro 9.000,00 nel qual caso tutti i conferimenti devono essere effettuati, entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro in denaro presso un istituto di credito sammarinese con vincolo di indisponibilità delle somme versate, da stare in garanzia delle obbligazioni sociali fino allo scioglimento e liquidazione della società oppure, in alternativa, mediante la Fideiussione.

Qual è il ruolo di un commercialista nel processo di costituzione di una società a San Marino?

Il Commercialista abilitato ed iscritto all’ODCEC della Repubblica di San Marino svolge un ruolo essenziale nell’assistere l’imprenditore e l’investitore per fornire tutte le informazioni necessarie per la costituzione ed avvio dell’attività aziendale sia dal punto di vista societario con la definizione dell’oggetto sociale della nuova realtà, che fiscale, tributario amministrativo, contabile, fino a renderla operativa con l’espletamento degli adempimenti necessari previsti dalla nostra legislazione in materia.

Come funziona il sistema bancario a San Marino per le attività economiche?

San Marino ha un sistema bancario solido; le società possono aprire conti bancari presso le istituzioni finanziarie locali per gestire le loro transazioni finanziarie. Il sistema finanziario sammarinese è già inserito da tempo all'interno di quello europeo (SEPA).

Sono previste agevolazioni per gli investimenti beni strumentali per le attività aziendali?

Sono previste disposizioni in materia di credito agevolato alle imprese (DD 72/2018 e successive modifiche). Sono previsti finanziamenti per progetti volti all’acquisizione di immobili sede dell’attività operativa e degli altri beni ammortizzabili strumentali all’attività di impresa nonché progetti di ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione ecc., e volti all’acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l’esercizio dell’attività economica. Lo Stato riconosce un contributo in conto interessi pari al 70% del tasso convenzionato e la durata del mutuo varia a seconda della tipologia dell’investimento.

Quali sono le principali imposte dirette ed indirette previste a San Marino per le società?

Le società di capitali sono soggette all’Imposta Generale sui Redditi nella misura del 17% sul reddito imponibile; le società neo costituite qualora rispettino determinate condizioni previste dalla nostra Legge, possono richiedere un abbattimento del 50% dell’aliquota ordinaria per un periodo di cinque anni.

Nella Repubblica di San Marino attualmente non vige l’IVA, bensì l’imposta sulle importazioni o monofase che si distingue dall’imposta sul valore aggiunto, poiché è dovuta sulla merce introdotta nella Repubblica di San Marino. L’aliquota ordinaria è pari al 17% ma a seconda della tipologia di merce acquistata sono previste aliquote inferiori. L’imposta monofase è soggetta a rimborso qualora la società svolga attività commerciale all’ingrosso o manifatturiera ma non per le attività che si rivolgono all’utente finale (esempio attività commerciali al dettaglio).

Non sono previste imposte indirette sulle attività di servizi ma è prevista l’imposta complementare per i servizi resi all’interno della Repubblica di San Marino in favore di persone fisiche.

Per costituire una società a San Marino, occorre che i Soci, Azionisti siano residenti nel territorio della Repubblica?

Non è richiesto il requisito della residenza anagrafica ma è possibile ottenere la residenza per motivi economici nonché il permesso di soggiorno imprenditoriale, in possesso di determinati requisiti previsti dalla nostra Legge. (vedi residenze per motivi economici)

E’ possibile ottenere la residenza a San Marino?

La Legge sammarinese prevede diversi tipi di residenze:
a) la residenza per motivi economici
b) la residenza elettiva
c) la residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato
d) la residenza atipica per i pensionati.

(vedi come ottenere la residenza a San Marino)

Quali accordi internazionali ha sottoscritto San Marino e con quali Paesi?

San Marino ha sottoscritto accordi bilaterali e multilaterali che offrono opportunità di accedere ai mercati e di evitare la doppia imposizione oltre a migliorare la cooperazione internazionale in ambito fiscale.

(vedi tutti gli accordi internazionali di San Marino)

Domande Frequenti sul Trust

Le risposte alle domande più frequenti su opportunità ed operatività di un Trust a San Marino

Quali sono i requisiti per l’istituzione di un trust a San Marino?

La Repubblica di San Marino si è dotata di una propria legge, la prima e unica in lingua italiana, n. 42/2010 e successive modifiche.
Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Qualora l’atto sia stipulato tra vivi è prescritta la forma dell'atto pubblico, senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale ne assevera la legalità.
Gli elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo sono:

  1. la volontà del disponente di istituire il trust;
  2. l’individuazione del trustee;
  3. l’individuazione dell’agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente;
  4. l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima;
  5. l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino;
  6. nei trust di scopo:
    • l’individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume
    • l’individuazione del guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell’atto istitutivo o i criteri che conducono alla medesima;
  7. nei trust per beneficiari:
    • l’individuazione dei beneficiari, o i criteri che conducono alla medesima, o l’individuazione del soggetto che ha il potere di individuare i beneficiari;
    • le regole che assicurino la presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari e negli altri casi previsti dalla legge;
  8. il criterio di distribuzione del fondo al termine del trust per cause diverse dalla revoca del trust.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trust è irrevocabile.
L’atto istitutivo di trust e gli atti dispositivi, con cui si trasferiscono beni in trust, possono essere stipulati mediante procura, speciale o generale, avente la stessa forma prevista dall’atto istitutivo.
L’Atto di Trust che prevede quale Legge regolatrice quella della Repubblica di San Marino viene iscritto nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino. Anche i trust regolati da una legge straniera ma che sono residenti nella Repubblica di San Marino vengono iscritti nel Registro ma nella sezione estera.

Quando un Trust può considerarsi residente nella Repubblica di San Marino?

Un trust si considera fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino quando almeno uno dei Trustee è iscritto all’Albo dei Trustee Professionali istituiti presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (pagina di Banca Centrale San Marino).

Qual è il ruolo del Trustee residente a San Marino in un Trust regolato dalla Legge sammarinese o estera?

E’ importante rilevare che per essere considerati Trustee Professionale nella Legge sammarinese è necessario frequentare un corso di formazione per l’abilitazione al termine del quale è previsto un esame di idoneità. Per poter mantenere la qualifica di Trustee Professionale e mantenere quindi l’iscrizione all’Albo istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è altresì obbligatorio svolgere annualmente un numero minimo di ore di formazione professionale. In mancanza di tali requisiti non è possibile, per la Legge di San Marino, essere qualificati Trustee Professionale e non è quindi possibile ricoprire la carica di Trustee per più di un Trust.

Tale condizione è molto importante per la persona che intende istituire un trust ed quindi trasferire ad un altro soggetto i propri beni nell’interesse dei beneficiari o per raggiungere un determinato scopo.

La scelta del Trustee è quindi molto importante, affidarsi ad una figura professionale, competente e soggetta al controllo di un’Istituzione come quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, rappresenta una garanzia determinante per tutti coloro che intendono istituire un Trust con la legge regolatrice sammarinese.

Come avviene la gestione del patrimonio all'interno di un Trust a San Marino?

Il Trustee gestisce il patrimonio del trust in base alle istruzioni fornite dal Disponente nell’atto istitutivo, garantendo un'efficace pianificazione successoria e protezione del patrimonio.

E’ possibile con la legge sammarinese che un Trustee sia non residente in Repubblica?

E’ possibile che il Disponente nell’atto istitutivo nomini un unico Trustee non residente a San Marino; in tal caso e a pena di invalidità dell’atto, occorre nominare un Agente Residente.

In caso di controversie esiste una Giurisdizione Sammarinese?

La Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari è un organo giurisdizionale nell’ambito della giurisdizione ordinaria, con competenza per le controversie derivanti da rapporti giuridici legati all’affidamento o fiducia, come trust, affidamenti fiduciari, fedecommessi ed istituti simili. La Corte non gestisce le controversie in materia di mandato, tranne quando il mandatario è autorizzato secondo la Legge 17 novembre 2005 n. 165 o opera in ordinamenti diversi da quello sammarinese.

La Corte dei Trust è composta da esperti a livello internazionale ed è anche un prezioso supporto per il Trustee in caso di dubbi circa l’interpretazione o l’applicazione dell’atto istitutivo. Non interviene quindi solo nell’ambito di controversie ma a richiesta del Trustee o di altri soggetti che ne abbiano interesse e le decisioni sono alquanto celeri nonché non paragonabili, a livello di onerosità, rispetto ad altre giurisdizioni di legge regolatrici straniere.

Il link al sito della Corte dei Trust