Con la Legge 23/09/2026 n. 141,  sono state introdotte nella Repubblica di San Marino, nuove misure a sostegno della famiglia.

Ecco alcune novità:

Art. 15 (Modifica dell’articolo 27 della Legge n.129/2022)

Al componente della famiglia residente, lavoratore dipendente o autonomo nella Repubblica di San Marino, spetta il diritto di chiedere il congedo per prestatori di assistenza, per aiutare il proprio familiare residente in Repubblica o in territorio italiano.

Il famigliare deve essere un portatore di grave disabilità permanente o temporanea, o portatore di gravissima patologia correlata all’età, debitamente certificata.

Art. 19 (Modifica dell’articolo 31 della Legge n.129/2022)

I lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere a colleghi della stessa azienda, settore o anche a livello intersettoriale, di accudire i famigliari residenti in Repubblica o in territorio italiano nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea

Art. 32 (Estensione dell’indennità di malattia al genitore in caso di malattia o ricovero dei figli)

Nei primi quattordici anni di vita del bambino o della bambina, ciascun genitore titolare di rapporto di lavoro subordinato, ovvero lavoratore autonomo in assenza di qualsiasi pendenza contributiva, che si assenta dal lavoro, in caso di malattia del figlio o della figlia certificata dal medico curante superiore a due giorni o nel caso di ricovero ospedaliero ha diritto alla percezione della retribuzione per i giorni di assenza attraverso l’indennità economica di malattia. Tale indennità può essere usufruita alternativamente tra i genitori.

Art. 35 (Modifica dell’articolo 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105)

Vengono stabiliti i seguenti benefici in favore dei datori di lavoro che attuano la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dei lavoratori da tempo pieno a tempo parziale entro i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia:

  1. a) sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale;
  2. b) sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale assunto a completamento dell’orario, purché iscritto o iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro.

Qualora questo sia di sesso femminile, l’incentivo è aumentato complessivamente all’80%.